LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 7123  (ex  3135/c)  del registro di segreteria, proposto dal dott.
Larini  Donato  (n. a Galatone il 28 maggio 1914) contro il Ministero
di  grazia  e  giustizia,  in  persona  del Ministro pro tempore, per
l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione.
    Udito   nella   pubblica   udienza   dell'11   dicembre  2001  il
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

                        Considerato in fatto

    Con  atto  del  ricorso  prodotto  il 3 gennaio 1989 innanzi alla
soppressa  sezione  terza giurisdizionale per le p.c. di questa corte
il  dott.  Larini  Donato,  magistrato  di cassazione in pensione, ha
chiesto  l'accertamento  del diritto alla costante riliquidazione del
proprio  trattamento pensionistico, in applicazione dei miglioramenti
economici   previsti   dall'art.  2  della  legge  n. 27/1981,  oltre
interessi   e   rivalutazione  monetaria,  facendo  riferimento  alla
sentenza  501/1988  della Corte costituzionale nonche' alla decisione
76/C  delle sezioni riunite e alle decisioni nn. 62911, 62912 e 62913
di questa corte.
    Il  giudizio  e'  stato  ritualmente  proseguito innanzi a questa
sezione   giurisdizionale   regionale   con   istanza  depositata  in
segreteria il 20 maggio 1996.
    Si  e'  costituita in giudizio l'amministrazione intimata, per il
tramite  della  direzione generale della organizzazione giudiziaria e
degli  affari  generali,  ufficio  V,  facendo  pervenire  memoria di
costituzione  e  risposta del15 maggio 1998, e in allegato il decreto
n. 88631  in  data 2 giugno 1989, con il quale e' stato riliquidato a
decorrere  dal  1  gennaio  1988  il  trattamento  pensionistico  del
ricorrente,  in  applicazione  della  sentenza  501/1988  della Corte
costituzionale.
    Nella   succitata   memoria   difensiva  si  insiste  in  maniera
articolata per il rigetto del ricorso sulla base della giurisprudenza
della  Corte  costituzionale ( sentt. 95/1991, 42/1993 e 409/1995 ) e
delle  sezioni giurisdizionali (centrali e regionali) della Corte dei
conti  intervenuta  in subjecta materia successivamente alla sentenza
501/1988 della Corte costituzionale, che hanno escluso la sussistenza
di  un collegamento automatico tra pensione e retribuzione e, quindi,
l'inammissibilita' della trasposizione dell'istituto dell'adeguamento
stipendiale  (miglioramenti  economici  conseguiti  dal  personale in
servizio) nel settore pensionistico. Si argomenta, ulteriormente, per
la  esclusione comunque dei miglioramenti derivanti dall'applicazione
dell'art. 2  della  legge  n. 27/1981  sino  alla  data di entrata in
vigore  della  legge  n. 265/1991  (23 agosto 1991), sulla base della
asserita   natura  interpretativa  (e  non  innovativa)  della  legge
n. 265/1991,  intervenuta  per  confermare quanto era gia' desumibile
dal preesistente ordinamento.
    Venuta  in  discussione  la  causa  alla  pubblica udienza del 13
luglio  1998, la sezione riteneva necessario disporre - con ordinanza
(n. 0165/1998) emessa in camera di consiglio, depositata il 6 ottobre
1998  -  un  supplemento  istruttorio  volto  a  "accertare  di quale
entita', in termini monetari e percentuali, sia lo scostamento tra il
trattamento   pensionistico   del  dott.  Larini  ed  il  trattamento
economico dei magistrati in servizio di pari qualifica ed anzianita',
comprensivo  dei  miglioramenti  retributivi riconosciuti per effetto
dell'art. 2  della  legge  n. 27  del  1981  e dell'art 5 della legge
n. 425  del 1984", demandano l'esecuzione dell'ordinanza al Ministero
di   grazia   e  giustizia,  direzione  generale  dell'organizzazione
giudiziaria e degli affari generali.
    L'amministrazione  ha  trasmesso  con  nota prot. n. 9544/5/fm in
data  20 luglio 2001 prospetto analitico degli importi corrisposti al
dott. Larini Donato dal 1 maggio 1988 al 30 novembre 2000 a titolo di
i.i.s.   e   degli   incrementi  perequativi  ai  sensi  della  legge
n. 177/1976,  pervenuto  dall'INPDAP - direzione di Lecce con nota di
trasmissione  in  data  23  novembre  2000,  da  cui si evince che il
trattamento  pensionistico  del  ricorrente  si  e'  incrementato  in
termini  monetari  dal 1988 al 2000 di lire 15.183.700 (importo della
pensione a.l. comprensiva di i.i.s.), aumentando da lire 60.444.900 a
lire  75.628.600,  con  una  variazione  in  termini  percentuali del
25,12%.
    Per   quanto  riguarda  l'incremento  monetario  del  trattamento
economico  del  personale in servizio di pari qualifica ed anzianita'
del  dott.  Larini,  nello  stesso  periodo  considerato (1988-2000),
l'amministrazione  ha  comunicato  che  lo  stesso  e'  stato di lire
76.063.654,  passando  da  un importo annuo di lire 78.754.404 a lire
154.818.058,  con  una  variazione in termini percentuali del 92,51%,
allegando il prospetto contenente i dati esplicativi del calcolo.
    All'odierna udienza,

                         Ritenuto in diritto

    Ritiene  il  giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, primo comma, della legge 8
agosto  1991 n. 265, per contrarieta' con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.,
nella parte in cui ha escluso che le pensioni spettanti ai magistrati
collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1983 siano riliquidate,
con  decorrenza  dal 1 gennaio 1983, con esclusione degli adeguamenti
periodici  previsti  dall'art. 2  della legge 19 febbraio 1981 n. 27,
per i seguenti motivi.
    Le  pensioni  in  godimento  al  1985 erano state gia' oggetto di
perequazione  in  base  alla  legge n. 141 del 1985, dichiarata pero'
costituzionalmente  illegittima  in  quanto  non teneva conto in modo
proporzionato  ed adeguato degli incrementi corrisposti ai magistrati
in servizio in base alla legge n. 425 del 194, (Corte cost., 5 maggio
1988,   n. 501).  Ne  seguiva  il  riconoscimento  del  diritto  alla
riliquidazione  delle  pensioni con decorrenza 1 gennaio 1988 in base
alle  tabelle  stipendiali  annesse  alla  legge  n. 27 del 1981 e ai
benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984.
    L'entrata  in  vigore  della legge n. 265 del 1991 ha determinato
una   modificazione   per   il   futuro   delle  pensioni,  non  piu'
costantemente  allineate  al  trattamento  di  attivita' servizio, in
quanto l'art. 2 di detta legge esclude espressamente l'applicabilita'
del    meccanismo   di   adeguamento   stipendiale   ai   trattamenti
pensionistici.
    La  censura  di  illegittimita'  costituzionale  della esclusione
degli  adeguamenti automatici previsti dall'art. 2 della legge 27 del
1981  e'  stata  ritenuta  inammissibile  da Corte cost., 10 febbraio
1993,  n. 42,  che  ha  sottolineato il carattere discrezionale della
scelta  del  legislatore in ordine alla limitazione degli adeguamenti
al  personale  in  servizio. La legittimita' della norma e' stata poi
affermata da Corte cost., 27 luglio 1995, n. 409.
    Certamente  non sfugge a questo giudice l'esistenza del principio
di   diritto   nella   giurisprudenza  costituzionale,  secondo  cui,
riaffermato   il  principio  costituzionale  di  proporzionalita'  ed
adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al
momento  del  collocamento  a  riposo,  ma  anche  in  prosieguo,  in
relazione  alle  variazioni del potere di acquisto della moneta (cfr.
sent.  n. 173  del  1986)  l'attuazione della garanzia di adeguatezza
della   pensione   "non  si  traduce  necessariamente  in  un  rigido
meccanismo  di perequazione ..." "e che il principio di adeguatezza e
proporzionalita'   della   pensione  (ex  art.  36  Cost.),  pur  non
comportando   che   sia   garantita   in   ogni  rientra  nel  potere
discrezionale  del  legislatore  la determinazione delle misure e dei
criteri  di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione
del  costo  della  vita nonche' delle modalita' di perequazione degli
stessi"  (cfr.  sent.  n. 20  del 1991); come anche che "la scelta in
concreto  del  meccanismo di perequazione e' riservata al legislatore
chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro
della  politica  economica  generale  e delle concrete disponibilita'
finanziarie"   e   "la   non   vincolatezza   del   quomodo  di  tale
commisurazione  e' in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo
dei  valori  in  gioco  che deve operare il legislatore tenendo conto
anche   della   concreta  ed  attuale  disponibilita'  delle  risorse
finanziarie" (cfr. sent. n. 226 del 1993).
    Ma,  se  da  un  lato,  non  si  puo'  ignorare  che non vi e' un
principio  costituzionale  che imponga l'automatico adeguamento delle
pensioni  agli  stipendi,  come e' stato precisato da Corte cost., 16
febbraio   1991,   (ord.)   n. 95  e  5 marzo  1999,  (sent.)  n. 62;
dall'altro,    deve   ammettersi   che   l'opzione   legislativa   di
cristallizzare   la   riliquidazione   delle   pensioni  alle  misure
stipendiali  del  1  luglio  1983,  escludendo  l'applicabilita'  del
meccanismo  di  adeguamento automatico, finisce per rendere del tutto
inidoneo il meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante
sufficienza  della  pensione,  in  modo da assicurare al lavoratore e
alla  sua  famiglia  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di vita per una
esistenza  libera  e dignitosa (in termini, sent. 173/1986; conformi:
sentt. nn. 243/1992, 226/1993 e 409/1995).
    I  dati  forniti dal Ministero di grazia e giustizia evidenziano,
invero,  che  lo  scostamento  tra la dinamica retributiva e dinamica
pensionistica  nel  periodo 1988-2000 e' di tale entita' da indurre a
dubitare della idoneita' allo stato attuale dello strumento prescelto
dal  legislatore  (riliquidazione) a garantire un sufficiente livello
di   adeguatezza   delle   prestazioni  pensionistiche,  con  l'ovvia
conseguenza  che  si  rende  necessario un riesame della questione di
costituzionalita'  dell'art. 2 della legge n. 265/1991, gia' delibata
dalla  Corte  costituzionale  con  le  sentt.  42/1993 e 409/1995, in
quanto  la  divaricazione  fra  stipendi e pensioni si discosta da un
ragionevole  rapporto  di corrispondenza, a suo tempo richiesto dalla
Corte ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost. (cfr. sent. n. 119/1991).
    Ha  precisato,  infatti, il giudice delle leggi che "la scelta in
concreto  del  meccanismo di perequazione e' riservata al legislatore
chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro
della  politica  economica  generale  e delle concrete disponibilita'
finanziarie  ...  che  peraltro  ha l'ineludibile vincolo di scopo di
consentire  una  ragionevole  corrispondenza  (evitando  che  non  si
determini   un  non  sopportabile  scostamento)  tra  dinamica  delle
pensioni e dinamica delle retribuzioni" (cfr. sent. n.226/1993).
    La   questione   di   legittimita'  costituzionale  sollevata  in
relazione agli artt. 3,36 e 38 Cost. e', oltre che non manifestamente
infondata,   rilevante,   poiche'   soltanto   la   dichiarazione  di
incostituzionalita'   della   norma   denunciata   consentirebbe   il
riconoscimento    del   diritto   del   ricorrente   alla   richiesta
riliquidazione del trattamento pensionistico.